Lettera di disdetta: modello gratisInternet, telefono, energia, palestra, circolo o un contratto tra aziende: rispondi a poche domande e la lettera di disdetta è scritta. Puoi modificare tutto; stampala, salvala in PDF o copiala in un’e-mail. Ciò che scrivi non viene inviato da nessuna parte.
Modello
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Nota: Creato con SnapPaperwork. Per disdire i tuoi servizi o contratti, o quelli della tua società. Non disdire il contratto di un’altra persona senza il suo permesso.
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Come scrivere la tua lettera di disdetta
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Il contratto e la società
Scegli il tipo di lettera (contratto o servizio, iscrizione o abbonamento, contratto tra aziende), indica che cosa disdici e il codice cliente o il numero del contratto. Finiscono nell’«Oggetto» della lettera, così la società trova subito la tua pratica.
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La data di cessazione
«Alla prima scadenza utile, nel rispetto del preavviso previsto dal contratto» va bene se non conosci la data esatta. Se scegli una data, puoi aggiungere «o, se non fosse possibile, alla prima scadenza utile»: il contratto termina alla prima data possibile se la tua arriva troppo presto.
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Controllare, firmare, inviare
Leggi la lettera nell’anteprima, modifica ciò che non va e firma. Stampa, salva in PDF o copia in un’e-mail, e invia con lo stesso mezzo che hai usato per stipulare il contratto. Conserva la prova dell’invio.
Che cosa deve contenere una lettera di disdetta
- Nome e cognome, indirizzo e recapito, come li ha la società.
- Il nome della società e, se ne indica uno, l’indirizzo per le disdette (in Italia anche l’indirizzo PEC, se la società lo fornisce).
- Il luogo e la data della lettera.
- L’«Oggetto»: che cosa disdici e il codice cliente, il numero del contratto, della linea o della polizza (il codice fiscale solo se vuoi indicarlo: la legge non lo richiede).
- La data in cui deve terminare, oppure «alla prima scadenza utile».
- Quello che chiedi: conferma scritta, nessun rinnovo né addebito, stop all’addebito diretto, rimborso di quanto pagato in anticipo, restituzione di modem o decoder.
- La formula di chiusura e la tua firma.
Disdetta o recesso?
In Italia «disdetta» è la comunicazione con cui si impedisce il rinnovo di un contratto o lo si chiude alla scadenza; «recesso» è lo scioglimento unilaterale del contratto, e anche il diritto di ripensamento di 14 giorni dei consumatori. Per telefono, internet e pay TV la legge parla di recesso. Nella lettera conta che sia chiaro che cosa vuoi: nessuna legge prescrive le parole.
In Svizzera si «disdice» un contratto; la «revoca» è il ripensamento di 14 giorni nei casi che la legge elenca (porta a porta, per telefono), e per le assicurazioni si parla di «recesso» nella legge sul contratto d’assicurazione.
Consigli
- Leggi il contratto e le condizioni generali: indicano il preavviso, la data di scadenza e il modo di comunicare la disdetta.
- Invia la richiesta con lo stesso mezzo che hai usato per stipulare il contratto e conserva la prova dell’invio.
- Scegli un invio che permetta di dimostrare che hai disdetto: in Italia raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, in Svizzera raccomandata.
- Invia la lettera con anticipo rispetto alla data di cessazione e conta qualche giorno di posta.
- Chiedi una conferma scritta della disdetta.
- Se hai stipulato il contratto online, guarda sul sito della società se è possibile disdire anche online.
- Conserva una copia della lettera, la prova dell’invio e la risposta della società.
- Dopo la data di cessazione, controlla l’estratto conto della banca o della carta e restituisci le apparecchiature ricevute (modem, decoder) come ti indicano.
Che cosa dice la legge
Italia (letto il 29 ottobre 2026 su Normattiva): i contratti per adesione con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica devono prevedere la facoltà di recedere o di trasferire le utenze ad altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore, e non possono imporre un preavviso superiore a trenta giorni; le clausole difformi sono nulle. Le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali dell’operatore e rese note al momento dell’offerta e della firma. Le modalità per recedere devono essere semplici, seguire le stesse forme usate per l’attivazione, e l’operatore deve consentire di comunicare il recesso anche con modalità telematiche (art. 1, commi 3 e 3-bis, D.L. 7/2007, convertito dalla L. 40/2007).
Italia, vincolo e rinnovo: i contratti di comunicazione elettronica con i consumatori non possono imporre un periodo di impegno superiore a 24 mesi, e tra le offerte almeno una deve avere una durata iniziale massima di 12 mesi. Se il contratto a durata determinata si proroga automaticamente, dopo la proroga puoi recedere in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese, senza penali né costi di disattivazione, salvo il servizio ricevuto durante il preavviso; almeno due mesi prima della proroga l’operatore deve informarti, su supporto durevole, della fine dell’impegno e di come recedere. Se l’operatore modifica le condizioni, puoi recedere senza penali né costi entro sessanta giorni dalla comunicazione, salvo modifiche solo a tuo vantaggio, puramente amministrative o imposte dalla legge. Se recedi prima della scadenza non è dovuto nulla, salvo per le apparecchiature abbinate al contratto che decidi di tenere, entro il valore proporzionale al tempo o la quota residua della tariffa, se inferiore (art. 98-septies decies, commi 1, 4, 5 e 7, Codice delle comunicazioni elettroniche).
Italia, recesso entro 14 giorni: per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali hai quattordici giorni per recedere senza fornire motivazioni (trenta se il contratto è stato concluso durante una visita non richiesta a casa tua o un’escursione organizzata dal venditore). Per i servizi il termine decorre dalla conclusione del contratto, per i beni dalla consegna. Basta una dichiarazione esplicita (per esempio lettera o e-mail) o il modulo tipo di recesso, inviata prima della scadenza; la prova dell’invio spetta a te. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti entro quattordici giorni; se avevi chiesto di iniziare il servizio durante il periodo di recesso, paghi solo la parte già prestata. Se non ti ha informato del diritto di recesso, il termine si allunga di dodici mesi (artt. 52, 53, 54, 56 e 57 del Codice del consumo). Ci sono eccezioni (art. 59), per esempio i servizi completamente eseguiti con il tuo consenso espresso, i beni su misura, le riparazioni urgenti che hai chiesto, i servizi del tempo libero con una data precisa.
Italia, contratti online dopo il 19 giugno 2026: per il recesso di 14 giorni il sito deve offrire anche una funzione di recesso («recedere dal contratto qui»), un pulsante di conferma («conferma recesso») e inviarti un avviso di ricevimento su supporto durevole (art. 54-bis del Codice del consumo, che si applica ai contratti conclusi dopo quella data). Riguarda il ripensamento di 14 giorni, non la disdetta di un abbonamento già in corso.
Italia, clausole sulla disdetta: tra professionista e consumatore si presumono vessatorie, fino a prova contraria, tra l’altro le clausole che riconoscono solo al professionista la facoltà di recedere e quelle che stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione (art. 33, comma 2, lettere g e i, del Codice del consumo).
Italia, assicurazioni: il contratto RC auto ha durata annuale, si risolve automaticamente alla scadenza e non può essere rinnovato tacitamente; l’assicuratore deve avvisarti della scadenza almeno trenta giorni prima e mantenere la copertura fino a quindici giorni dopo (art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private). Per le altre assicurazioni, se il contratto supera i cinque anni, trascorso il quinquennio puoi recedere con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità; ogni proroga tacita non può superare due anni; non vale per le assicurazioni sulla vita (art. 1899 del Codice civile).
Italia, contratti tra imprese: se il contratto attribuisce a una parte la facoltà di recedere, nei contratti a esecuzione continuata o periodica il recesso può essere esercitato anche dopo l’inizio dell’esecuzione, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso; se è previsto un corrispettivo per il recesso, il recesso ha effetto quando è pagato. Nella somministrazione a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere con il preavviso pattuito, quello degli usi o, in mancanza, un termine congruo (artt. 1373 e 1569 del Codice civile). Conta soprattutto ciò che dice il contratto.
Svizzera (letto il 29 ottobre 2026 su Fedlex): per i contratti su cose mobili o servizi per uso personale o familiare, conclusi con un offerente professionale e con una prestazione del cliente superiore a 100 franchi, il cliente può revocare la sua proposta o accettazione se l’offerta gli è stata fatta sul posto di lavoro, in locali d’abitazione o nelle immediate vicinanze, sui trasporti pubblici o sulla pubblica via, durante una manifestazione pubblicitaria legata a un’escursione, oppure per telefono. Non c’è diritto di revoca se il cliente ha promosso lui stesso le trattative o ha firmato a uno stand di mercato o di fiera. Il termine è di 14 giorni dal momento in cui il cliente ha concluso il contratto e ha ricevuto le informazioni sul diritto di revoca; la revoca non è vincolata ad alcuna forma ed è tempestiva se è comunicata o consegnata alla posta entro l’ultimo giorno; la prova del rispetto del termine spetta al cliente (artt. 40a–40f CO). Per gli acquisti online la legge svizzera non prevede un diritto di revoca generale.
Svizzera, mandato: il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti; chi però lo revoca o lo disdice intempestivamente deve risarcire l’altra parte del danno che gliene deriva (art. 404 CO). Se un contratto di consulenza o di cura sia un mandato non lo decide il testo della legge.
Svizzera, assicurazioni: anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo, con un preavviso di tre mesi; il contratto può prevedere un recesso anticipato, con termini uguali per entrambe le parti; l’assicurazione sulla vita è esclusa dal recesso ordinario, e per gravi motivi si può recedere in ogni tempo (artt. 35a e 35b LCA). Dopo aver proposto o accettato il contratto, lo stipulante può revocarlo entro quattordici giorni, nella stessa forma (art. 2a LCA).
Nessuna legge italiana o svizzera prescrive le parole della lettera di disdetta: qualsiasi dichiarazione chiara per iscritto va bene. In Italia, per il recesso entro 14 giorni, il Codice del consumo (Allegato I, parte B) contiene un modulo tipo di recesso che si può usare, ma non è obbligatorio (art. 54).
Non verificato: in Italia le delibere AGCOM sulle procedure e sui costi del recesso, le regole sulla fornitura di energia elettrica e gas, e leggi specifiche su palestre, giornali e altri abbonamenti (valgono le regole generali del Codice del consumo); in Svizzera le regole su telefono, internet, abbonamenti e palestre. In questi casi segui quanto dice il tuo contratto.
Questo modello non calcola preavvisi né scadenze: dipendono dal tuo contratto. È un riassunto, non una consulenza legale.
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Normattiva)
- Codice delle comunicazioni elettroniche, art. 98-septies decies (Normattiva)
- Codice del consumo, art. 52 e seguenti (Normattiva)
- Codice del consumo, art. 54-bis (Normattiva)
- Codice del consumo, art. 33 (Normattiva)
- Codice del consumo, atto completo con l’Allegato I (Normattiva)
- Codice delle assicurazioni private, art. 170-bis (Normattiva)
- Codice civile, art. 1899 (Normattiva)
- Codice civile, art. 1373 (Normattiva)
- Codice delle obbligazioni, RS 220 (Fedlex)
- Legge sul contratto d’assicurazione, RS 221.229.1 (Fedlex)
Domande frequenti
Questo modello di lettera di disdetta è gratuito?
Sì. Non serve creare un account e il foglio stampato non ha filigrana né logo.
Come devo inviare la disdetta?
Il modo migliore è usare lo stesso mezzo che hai usato per stipulare il contratto e conservare la prova dell’invio. In Italia, per telefono, internet e pay TV, il recesso deve poter avvenire nelle stesse forme dell’attivazione e anche online (art. 1 D.L. 7/2007). Scegli un invio che permetta di dimostrare che hai disdetto: in Italia raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, in Svizzera raccomandata.
Che preavviso devo dare?
Dipende dal tuo contratto: lì trovi il preavviso e il modo di comunicare la disdetta. Questo modello non lo calcola. Per telefono, internet e pay TV in Italia il preavviso non può superare 30 giorni (art. 1 D.L. 7/2007). Se non sei sicuro della data, scegli «alla prima scadenza utile, nel rispetto del preavviso previsto dal contratto».
Che cosa significa «o, se non fosse possibile, alla prima scadenza utile»?
Chiedi la cessazione alla data che indichi e, se quella data non è possibile, alla prima scadenza utile secondo il contratto. La casella compare quando scegli «A una data precisa».
Posso disdire se ho un vincolo?
Dipende dal contratto. In Italia, nei contratti di comunicazione elettronica il periodo di impegno non può superare 24 mesi e, dopo un rinnovo automatico, puoi recedere in qualsiasi momento con un mese di preavviso, senza penali né costi di disattivazione (art. 98-septies decies del Codice delle comunicazioni elettroniche). In altri settori leggi il tuo contratto: qui non è stata verificata una regola generale.
Posso disdire online?
In Italia, per telefono, internet e pay TV l’operatore deve consentire di comunicare il recesso anche con modalità telematiche (art. 1, comma 3-bis, D.L. 7/2007). Per i contratti conclusi online dopo il 19 giugno 2026 il sito deve offrire anche una funzione di recesso entro 14 giorni (art. 54-bis del Codice del consumo). Se la società non offre questa possibilità, questa lettera va bene lo stesso.
È la stessa cosa disdire e recedere entro 14 giorni?
No. Il recesso (in Svizzera la «revoca») di 14 giorni serve per tornare indietro su un acquisto fatto a distanza o fuori dai locali del venditore. Questo modello serve per disdire un servizio o un contratto in corso; per quei 14 giorni spunta la casella che cita il recesso (Italia) o la revoca (Svizzera), oppure segui la procedura che indica la legge del tuo paese.
Che cosa fanno le caselle che citano la legge?
Compaiono solo nelle lettere da consumatore, non nei contratti tra aziende. In Italia puoi aggiungere una frase sul recesso per telefono, internet e pay TV, una sul recesso dopo il rinnovo automatico e una sul recesso entro 14 giorni. In Svizzera una frase sulla revoca entro 14 giorni e una sulla disdetta dell’assicurazione. Sono frasi suggerite: nessuna legge fissa le parole della lettera. Modifica o togli la frase se non si applica al tuo caso.
Serve per disdire un contratto tra aziende?
Scegli «Contratto tra aziende»: la lettera è scritta a nome della tua società («noi»). Tra imprese conta soprattutto ciò che dice il contratto: controlla il preavviso e la forma richiesta. In Italia il Codice civile tratta il recesso nei contratti di durata (artt. 1373 e 1569); in Svizzera non sono state verificate regole specifiche qui: segui il contratto.
Come invio la lettera per e-mail?
Con «Copia la lettera per un’e-mail» copi l’oggetto e la lettera e li incolli in una nuova e-mail, oppure allega il PDF. Conserva l’e-mail inviata e la risposta della società. Per le assicurazioni in Svizzera la legge accetta lo scritto o un’altra forma che consenta la prova per testo.
I miei dati restano salvati?
Solo nel tuo browser, firma compresa, così li ritrovi alla prossima visita. Non viene inviato nulla a me. In una finestra anonima non si salva niente.


